A.E.S.P.I.

Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante

 

Statuto

 

 

Art.1

Costituzione e caratteristiche dell’Associazione.

  1. L’A.E.S.P.I., già costituita a Milano in data 27/09/1996 nell’ ambito del "Centro ricerche, studi e iniziative Europa 2000", alla luce della nuova situazione esistente nel mondo dell’ istruzione e della formazione, modifica la sua denominazione assumendo quella di ASSOCIAZIONE EUROPEA SCUOLA E PROFESSIONALITA’ INSEGNANTE.
  2. L’ A.E.S.P.I. raggruppa il personale della scuola in generale, in servizio e in quiescenza, con particolare attenzione ai docenti e dirigenti della scuola pubblica di ogni ordine e grado, statale e non statale, compresa la formazione professionale e l’Università.
  3. L’A.E.S.P.I. è apartitica e non persegue scopi di lucro; essa è orientata alla difesa e al recupero dei valori fondamentali della civiltà occidentale e europea, secondo i principi ispiratori del "Centro ricerche, studi e iniziative Europa 2000".
  4. L’ A.E.S.P.I., organizzata territorialmente, si propone di essere presente in tutta Italia ed eventualmente negli altri Stati dell’ Unione Europea.

 

Art.2

Fini dell’A.E.S.P.I.

L’ A.E.S.P.I. si prefigge di promuovere azioni tendenti a:

  1. migliorare le legittime esigenze di ordine morale, economico, giuridico e sociale dei docenti e dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza;
  2. promuovere iniziative che favoriscano la solidarietà, la collaborazione e lo scambio di esperienze tra docenti;
  3. fornire agli iscritti assistenza e consulenza tecnica;
  4. promuovere ricerche e studi particolari su problemi pedagogici e quant’ altro sia necessario per riqualificare e rendere più efficiente la scuola italiana;
  5. promuovere rapporti con l’Amministrazione Scolastica a livello centrale e periferico e con gli Enti locali;
  6. realizzare, eventualmente in collaborazione con altri, attività di aggiornamento e di formazione per i docenti di ogni ordine e grado;
  7. partecipare ad azioni formative secondo quanto previsto in ambito europeo, in particolare nella formazione permanente e nell’ innovazione tecnologica;
  8. stabilire rapporti con organizzazioni parallele il cui fine sia di coordinare e condurre azioni comuni in difesa dei dipendenti della scuola in servizio e in quiescenza con particolare riferimento ai docenti e dirigenti di ogni ordine e grado;
  9. intervenire presso le forze politiche, per la presentazione di emendamenti nel corso dell’ iter parlamentare di leggi che coinvolgano la scuola o il personale scolastico, o per proporre interrogazioni parlamentari;
  10. promuovere, anche in collaborazione con altri, istanze agli Organi di Governo affinché diano seguito alla richiesta di istituzione di un albo professionale e, in prospettiva, al riconoscimento di un ordine professionale degli insegnanti.
  11. promuovere azioni giurisdizionali collettive attraverso i quattro gradi della giustizia amministrativa (T.A.R., Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Giustizia ordinaria) a difesa degli iscritti.

 

 

Art.3

Organi statutari dell’A.E.S.P.I.

  1. L’ Assemblea Nazionale è il massimo organo dell’ A.E.S.P.I. e viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. E’ presieduta dal Presidente ed è composta dai Segretari Regionali e dai delegati eletti dalle Assemblee Regionali nella proporzione stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa definisce gli indirizzi generali dell’ Associazione, alla luce di quanto stabilito agli artt. 1 e 2 del presente Statuto; delibera eventuali modifiche al presente Statuto; elegge il Consiglio Direttivo (salvo il membro di diritto di cui al successivo comma), determinandone anche il numero dei membri, e il Collegio dei Probiviri.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’ Assemblea Nazionale; ne fa inoltre parte di diritto il Presidente del "Centro ricerche studi e iniziative Europa 2000", qualora sia un insegnante, o un suo delegato che appartenga alla categoria. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente; approva il bilancio preventivo e consuntivo e stabilisce la quota associativa; designa al proprio interno il Presidente, il Vice- Presidente e il Segretario e può attribuire altre eventuali cariche sociali, quale, ad esempio, se lo ritiene utile, quella di Direttore Amministrativo o di Cassiere; delibera sulle attività associative di carattere generale e su ogni altro argomento di interesse sociale.
  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell’ A.E.S.P.I.; convoca e presiede
  4. l’ Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo; cura l’ esecuzione dei provvedimenti

    deliberati dal Consiglio Direttivo e sovrintende alle attività dell’ Associazione.

  5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento, di decadenza e di rinuncia, oppure ogni qual volta questi lo deleghi, e lo affianca nelle sue mansioni.
  6. Il Collegio dei Probiviri, composto di tre iscritti di specchiata moralità che non ricoprano altre cariche sociali, é eletto dall’ Assemblea Nazionale. Esso decide autonomamente sulle proposte di espulsione dall’A.E.S.P.I. per indegnità, sui casi di indisciplina degli iscritti, sui ricorsi per violazioni del presente Statuto o per mancata accettazione della domanda di iscrizione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
  7. L’ Assemblea Regionale, per ogni Regione in cui l’Associazione sia costituita, è il principale organo locale dell’ A.E.S.P.I. e viene convocata dal Segretario Regionale, in via ordinaria, almeno ogni due anni; è presieduta dal Segretario Regionale e definisce gli indirizzi dell’ Associazione in sede locale, in armonia con gli indirizzi generali definiti dall’ Assemblea Nazionale; elegge il Consiglio Regionale, determinandone anche il numero dei membri.
  8. Il Consiglio Regionale, in ogni regione dove l’ Associazione sia costituita, è eletto dall’ Assemblea Regionale e si riunisce, di norma, almeno una volta all’anno, su convocazione del Segretario Regionale; designa al proprio interno il Segretario Regionale, che lo presiede, e eventuali altre cariche sociali locali; delibera sulle attività e sugli aspetti amministrativi dell’ Associazione a livello regionale e locale.
  9. Ogni Consiglio Regionale può, con regolamenti autonomi, istituire liberamente ulteriori organi associativi a livello territoriale, valutando le situazioni locali.

 

Art.4

Iscritti.

  1. Può far parte dell’A.E.S.P.I. tutto il personale indicato all’ art.1 del presente Statuto; sono ammessi anche i Dirigenti Amministrativi dell’ Amministrazione Scolastica.
  2. Le domande di iscrizione devono essere corredate dalla firma di presentazione di un socio e sono sottoposte alla approvazione del Consiglio Direttivo.
  3. Gli iscritti sono tenuti ad accettare le norme statutarie, a rispettare quanto deliberato dagli organi associativi competenti, a pagare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e a non sviluppare contenzioso al di fuori dell’ Associazione.
  4. La qualifica di iscritto si perde per dimissione o per espulsione decisa dal Collegio dei Probiviri. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione.

 

Art.5

Rimando al Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.

 

Art.6

Norme transitorie.

  1. Per coloro che risultassero già iscritti all’ A.E.S.P.I. nel periodo dalla sua fondazione nel 1996 fino alla data della presente modifica statutaria, come per coloro che presentino domanda di iscrizione nel corso dell’ Assemblea del 7/11/2001, si deroga alla norma che prevede la firma di presentazione di un altro socio.
  2. Finché l’ Associazione non sia costituita in almeno cinque Regioni e non si siano regolarmente svolte le rispettive Assemblee Regionali, l’Assemblea Regionale della Lombardia svolge il ruolo di Assemblea Nazionale e gli altri organi che ne derivano assumono anche i compiti di carattere nazionale. Nel medesimo periodo, il Presidente esercita anche il ruolo di Segretario Regionale per la Lombardia.